Pubblicato 27-07-2023
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Abstract
Con un recente intervento il legislatore ha previsto che la volontà dell’atleta minorenne sia considerata al momento del tesseramento sportivo, richiedendo il suo assenso. Il dato normativo ammette che non possano essere più solamente i genitori, nell’esercizio delle loro prerogative, a determinare l’ingresso degli adolescenti nell’ordinamento sportivo; tuttavia, ci si interroga sulle modalità più adeguate e sul corretto strumento (assenso o consenso?) attraverso il quale consentire loro l’esercizio di una scelta autonoma. L’articolo indaga sugli eventuali ostacoli a prestare il consenso da parte del minore, i quali risultano legati alla disciplina della loro ridotta capacità d’agire. Attraverso un’analisi delle fonti internazionali ed europee, con uno sguardo comparativo alle esperienze nazionali, si arriva alla conclusione che la capacità d’agire non può essere un limite all’esercizio dei diritti ritenuti fondamentali, compreso quello allo sport. La (in)capacità d’agire del minore deve essere letta nel rispetto dei diritti costituzionali con la conseguenza che gli adolescenti, pur essendo considerati vulnerabili e meritevoli di protezione, hanno il diritto di scegliere di partecipare all’attività sportiva in modo diretto. Il risultato è che, a dispetto del dettato normativo, deve ritenersi che il minore presti un vero e proprio consenso al momento del tesseramento.