Pubblicato 14-07-2020
Parole chiave
- Tentativo, Ideazione, Fase preparatoria, Obbligo di denuncia, Procedimento disciplinare
Come citare
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Abstract
Il tema legato all’illecito sportivo ha assunto nel corso degli ultimi anni una portata sempre maggiore. Per l’ordinamento federale il risultato, deve essere diretta conseguenza solo del leale scontro agonistico avvenuto all’interno di regole (tecniche ed organizzative). È in quest’ottica che il CGS FIGC all’art. 30 non prescrive la necessità che il risultato o lo svolgimento della gara siano effettivamente alterati. L’elaborato offre un’analisi complessiva della struttura dell’illecito sportivo distinguendo la consumazione ed il tentativo, con il relativo trattamento sanzionatorio, dalla non punibilità della c.d. “fase ideativa” o “preparatoria”. Nella seconda parte viene poi affrontato il tema dell’obbligo di denuncia con particolare attenzione alle esigenze di revisione dell’istituto. Infine, il contributo affronta un caso concreto, analizzando in ogni sua fase il procedimento per illecito sportivo, partendo dall’avviso di conclusione delle indagini, con conseguente deferimento ad opera della Procura Federale, fino alla definitiva decisione della Corte Federale d’appello.